La giunta è l’organo di governo del Comune. Collabora con il Sindaco nell'attuazione degli indirizzi generali del consiglio e opera attraverso deliberazioni collegiali.
La giunta comunale compie tutti gli atti rientranti, ai sensi dell'art. 107, commi 1 e 2, del decreto legislativo n. 267 del 2000, nelle funzioni degli organi di governo, che non siano riservati dalla legge al consiglio e che non ricadano nelle competenze, previste dalle leggi o dallo statuto, del sindaco o degli organi di decentramento.
Il ruolo della giunta si caratterizza, quindi, conformemente al principio generale di separazione di ambiti di competenza e funzioni tra la sfera politica e la sfera gestionale.
Lo Statuto Comunale, all'art 22 prevede:
- La Giunta Comunale è l’Organo esecutivo del Comune ed opera attraverso deliberazioni collegiali.
- La Giunta compie tutti gli atti rientranti ai sensi dell'articolo 107, commi 1 e 2, nelle funzioni degli organi di governo, che non siano riservati dalla legge al consiglio e che non ricadano nelle competenze, previste dalle leggi o dallo statuto, del sindaco o del presidente della provincia o degli organi di decentramento; collabora con il sindaco e con il presidente della provincia nell'attuazione degli indirizzi generali del consiglio; riferisce annualmente al consiglio sulla propria attività e svolge attività propositive e di impulso nei confronti dello stesso.
- E', altresì, di competenza della giunta l'adozione dei regolamenti sull'ordinamento degli uffici e dei servizi, nel rispetto dei criteri generali stabiliti dal consiglio.