Gli interventi comportanti la modifica dello stato dei luoghi o dell’aspetto esteriore degli edifici sono sottoposti al procedimento per l’ottenimento dell’autorizzazione paesaggistica ai sensi dell’ Art. 146 D.Lgs. 22 gennaio 2004 n. 42 .
L’autorità competente può essere comunale ovvero regionale, in funzione della tipologia di intervento, come meglio definito dalla L.R. 7 ottobre 2009 n. 20 .
Il D.P.R. 13 febbraio 2017 n. 31 ha individuato gli interventi esclusi dall’autorizzazione paesaggistica o sottoposti a procedura autorizzatoria semplificata.